L'assegnazione provvisoria è uno spostamento che dura un solo anno scolastico. Ti permette di lavorare vicino a casa senza perdere la sede di ruolo. La chiedi per motivi di famiglia o di salute. Alla fine dell'anno torni nella tua sede di titolarità.
Che cos'è l'assegnazione provvisoria e cosa la distingue dall'utilizzazione?
L'assegnazione provvisoria è un movimento annuale. Il personale di ruolo della scuola chiede di prestare servizio in una sede diversa da quella di titolarità. Il motivo è personale o familiare: avvicinarsi al coniuge, ai figli o ai genitori. La titolarità però non cambia mai. Resta la scuola in cui sei entrato di ruolo.
L'utilizzazione è un istituto diverso. Serve all'amministrazione per gestire l'organico. Riguarda chi è in soprannumero, chi non ha una cattedra completa o chi ha titolo a un posto specifico. In un caso scegli tu, per una tua esigenza. Nell'altro è la scuola che ricolloca il personale.
Le due procedure viaggiano insieme. Le regola lo stesso contratto integrativo nazionale, il CCNI, firmato dal Ministero e dai sindacati (D.Lgs. 165/2001, art. 40). Anche le domande si presentano nella stessa finestra.
Chi può chiedere l'assegnazione provvisoria?
Possono fare domanda i docenti, gli educatori, gli insegnanti di religione cattolica e il personale ATA di ruolo. I supplenti restano fuori.
Non basta volerlo. Serve uno dei motivi previsti dall'articolo 7 del CCNI:
- ricongiungimento familiare: al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente stabile, ai figli o ai genitori;
- gravi motivi di salute, documentati;
- assistenza a un familiare con disabilità grave (legge 104/1992, art. 33).
La domanda può essere provinciale o interprovinciale. Nel primo caso chiedi un'altra scuola nella tua provincia. Nel secondo chiedi una provincia diversa. L'interprovinciale è la più selettiva: è lì che pesano i vincoli.
Devi indicare il comune dove risiede il familiare a cui ti ricongiungi. Le sedi che chiedi devono essere coerenti con quel comune.
Il vincolo triennale ti impedisce di fare domanda?
È il dubbio più frequente di chi è appena entrato di ruolo. La risposta dipende dal tipo di domanda.
I docenti assunti da concorso devono restare almeno tre anni nella stessa scuola, anno di prova compreso (D.Lgs. 59/2017, art. 13, comma 5). La norma serve a dare continuità didattica agli studenti.
Il vincolo colpisce soprattutto la domanda interprovinciale, che resta preclusa salvo deroga. Il CCNI elenca i casi in cui la deroga vale. I principali sono:
- chi assiste un familiare con disabilità grave (legge 104/1992, art. 33, commi 5 e 6);
- chi ha un figlio minore di 14 anni;
- chi si trova in situazioni sopravvenute dopo la scadenza della domanda di concorso.
La domanda provinciale è in genere possibile. Per alcune categorie di neoassunti, però, il contratto chiede requisiti ulteriori, come il possesso dell'abilitazione. Controlla la tua posizione nel CCNI e nella nota del Ministero prima di compilare.
Chi ha la precedenza e come si forma la graduatoria?
Le domande si ordinano in una graduatoria. Prima si applicano le precedenze, poi il punteggio.
Le precedenze vengono prima di tutto. Chi ne ha diritto passa davanti anche a chi ha più punti. Le principali nascono dalla legge 104/1992: l'assistenza a un familiare con disabilità grave e la disabilità grave del richiedente (art. 33, commi 5, 6 e 7).
Dopo le precedenze conta il punteggio. Si costruisce su tre voci:
- esigenze di famiglia: il ricongiungimento a figli, coniuge o genitori;
- servizio: gli anni di lavoro prestati;
- titoli: titoli di studio e culturali.
Attenzione a un punto che genera molti errori. Il punteggio dell'assegnazione provvisoria non è quello della mobilità definitiva. Si calcola con una tabella dedicata, allegata al CCNI.
Quando si presenta la domanda e cosa succede dopo?
Le date cambiano ogni anno. Il Ministero le fissa con una nota, subito dopo la firma del contratto integrativo.
Per l'anno scolastico 2026/27 il CCNI è stato sottoscritto il 10 luglio 2026 e copre il triennio 2025/26-2027/28. Le domande del personale docente, educativo e di religione cattolica si sono presentate dal 10 al 23 luglio 2026. Quelle del personale ATA dal 23 luglio al 4 agosto 2026 (nota e testo del CCNI sul sito del Ministero).
Le domande si inviano online, sul portale delle istanze del Ministero. Alcune categorie usano ancora il modello cartaceo, da consegnare all'ufficio scolastico territoriale.
Gli esiti escono in agosto, prima dell'inizio delle lezioni. Se ottieni l'assegnazione, lavori nella nuova sede per un anno. Alla fine dell'anno scolastico l'effetto si esaurisce e rientri nella scuola di titolarità.
Quali sono gli svantaggi dell'assegnazione provvisoria?
È uno strumento utile, ma temporaneo. Conviene conoscerne i limiti prima di puntarci tutto.
- Dura un anno. Ogni anno rifai la domanda e ogni anno l'esito può cambiare.
- Non sposta la titolarità. Per cambiare sede in modo stabile servono la mobilità o un nuovo concorso.
- Non è garantita. Dipende dai posti liberi e dalla tua posizione in graduatoria.
- Puoi finire su una sede che non avevi in cima alla lista, se le prime scelte sono già occupate.
- Interrompe la continuità con la classe e con i colleghi.
Se il tuo obiettivo è tornare a casa in modo definitivo, l'assegnazione provvisoria è un ponte, non un traguardo. Molti la usano per anni, in attesa che la mobilità si sblocchi o che esca un bando utile nella provincia giusta.
Domande frequenti
L'assegnazione provvisoria fa perdere la sede di titolarità?
No. La titolarità resta sempre la scuola di ruolo. L'assegnazione sposta solo la sede di servizio, e per un anno soltanto.
Posso chiederla durante l'anno di prova?
L'anno di prova rientra nel computo del vincolo triennale. La domanda provinciale è in genere ammessa, mentre l'interprovinciale richiede una deroga. Verifica il tuo caso nel CCNI dell'anno in corso.
Quante volte posso chiedere l'assegnazione provvisoria?
Non c'è un tetto. Puoi presentare domanda ogni anno, finché ricorrono i motivi previsti dal contratto. Ogni anno la graduatoria riparte da zero.
Serve il nulla osta del dirigente scolastico?
No. L'assegnazione provvisoria è una procedura contrattuale gestita dagli uffici scolastici. Non dipende dal consenso del tuo dirigente, a differenza di altri istituti del pubblico impiego.
Posso rinunciare se ottengo una sede che non voglio?
Di regola no: il movimento ottenuto è vincolante per quell'anno scolastico. Per questo conviene indicare solo sedi che accetteresti davvero.
Vale anche per il personale ATA?
Sì. Il personale ATA di ruolo presenta domanda con le stesse regole, ma in una finestra temporale successiva a quella dei docenti e con una tabella di punteggio propria.
Che differenza c'è con il trasferimento?
Il trasferimento cambia la titolarità in modo definitivo e si chiede con la mobilità ordinaria. L'assegnazione provvisoria dura un anno e non tocca la titolarità (D.Lgs. 297/1994).
Cosa fare adesso
Se stai valutando la domanda, parti da tre passaggi concreti:
- controlla sul sito del Ministero la nota e il CCNI dell'anno in corso, con date e modulistica;
- verifica quale motivo ti riguarda e prepara i documenti che lo provano;
- elenca solo le sedi che accetteresti, nell'ordine giusto.
Se invece il tuo obiettivo è entrare di ruolo o cambiare profilo, il percorso passa da un altro strumento: il concorso. Puoi seguire i bandi aggiornati per ente e regione e allenarti con i quiz per materia. Trovi le altre schede sul pubblico impiego nella sezione guide.
Questa guida è stata scritta dalla redazione di Piattaforma Concorsi e verificata su fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, portali istituzionali). La normativa può cambiare: se trovi un riferimento non aggiornato, scrivici a supporto@piattaformaconcorsi.it.
