La mobilità tra enti pubblici è il passaggio diretto di un dipendente della pubblica amministrazione da un ente all'altro senza dover rifare un concorso. È disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e dal 2026 diventa obbligatoria per coprire almeno il 15% dei nuovi posti messi a bando.
Cos'è la mobilità tra enti pubblici?
La mobilità tra enti pubblici è il trasferimento volontario di un dipendente a tempo indeterminato da un'amministrazione a un'altra. Si chiama anche mobilità volontaria esterna o, quando avviene tra comparti diversi, mobilità intercompartimentale.
L'istituto è regolato dall'art. 30 del Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e consente di cambiare amministrazione mantenendo lo stato giuridico, l'anzianità di servizio e — nella maggior parte dei casi — il trattamento economico fondamentale.
La mobilità non è un concorso: non ci sono prove scritte né preselettive. L'ente che cerca personale pubblica un avviso su inPA, i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti presentano domanda e vengono valutati per titoli ed eventuale colloquio.
Quando puoi chiedere la mobilità volontaria?
Per partecipare a una procedura di mobilità tra enti pubblici devi essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione e avere il profilo professionale richiesto dall'avviso. Fin qui niente di sorprendente. Le condizioni che però sorprendono molti candidati sono altre due.
La prima riguarda il triennio minimo: chi è stato assunto da meno di tre anni — anche per mobilità — ha ancora bisogno del consenso dell'amministrazione di appartenenza. Lo prevede l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. 80/2021.
La seconda riguarda gli enti locali: chi vince un concorso in un Comune, Provincia o Città metropolitana deve restare almeno cinque anni nella prima sede assegnata (art. 3, comma 7-ter, D.L. 80/2021). Prima di quel termine, la mobilità è possibile solo con il via libera dell'ente.
Come funziona la procedura passo dopo passo?
La procedura di mobilità volontaria esterna segue uno schema abbastanza lineare, anche se i tempi possono dilatarsi parecchio a seconda dell'amministrazione di destinazione.
- Pubblicazione dell'avviso: l'ente che cerca personale pubblica il bando sul portale inPA. La pubblicazione su inPA è obbligatoria per tutte le procedure di reclutamento e mobilità delle pubbliche amministrazioni.
- Domanda: il dipendente interessato presenta candidatura entro il termine (di prassi almeno 30 giorni), con SPID o CIE, allegando curriculum, servizio prestato e titoli valutabili.
- Valutazione: l'ente esamina i titoli e, in molti casi, convoca i candidati a un colloquio motivazionale o tecnico.
- Esito: viene pubblicata una graduatoria o un elenco di idonei e si individua il candidato vincitore.
- Differimento e presa di servizio: l'amministrazione di provenienza può differire il trasferimento fino a 60 giorni per esigenze organizzative (art. 30, comma 1, D.Lgs. 165/2001). Per gli enti locali il termine può estendersi fino a 30 giorni dopo l'assunzione del sostituto.
Nel complesso, una procedura di mobilità ordinaria dura tra due e sei mesi, ma può andare oltre se l'ente cedente solleva ostacoli organizzativi.
Cosa cambia nel 2026 con la quota obbligatoria del 15%?
Il 2026 è l'anno in cui la mobilità smette di essere una scelta facoltativa per le amministrazioni e diventa un obbligo. Il D.L. 25/2025 (decreto PA) ha modificato l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 imponendo a quasi tutte le PA di destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali annuali alle procedure di mobilità volontaria.
In pratica, prima di bandire un concorso ordinario, l'ente deve provare a coprire una quota dei posti tramite mobilità. Solo se la procedura va deserta o non individua candidati idonei può procedere con il concorso pubblico.
Sono esclusi dall'obbligo gli enti locali con un massimo di 50 dipendenti a tempo indeterminato e le amministrazioni con meno di 10 assunzioni annue. Chi non rispetta la quota subisce una riduzione del 15% delle facoltà assunzionali dell'anno successivo, una sanzione tutt'altro che simbolica per le PA con organici già sottodimensionati.
Cosa succede ad anzianità e stipendio dopo la mobilità?
Quando ti trasferisci tramite mobilità volontaria non riparti da zero. La anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza viene conservata a tutti gli effetti: progressioni economiche orizzontali, calcolo del TFS o del TFR, ferie maturate, scatti di anzianità.
L'inquadramento avviene nell'area e nella posizione economica corrispondente del nuovo ente, secondo i criteri definiti dai CCNL di comparto e dal D.P.C.M. 30 novembre 2023, che ha dettato regole specifiche di equiparazione tra ordinamenti professionali diversi.
Il trattamento fondamentale è quello previsto per il nuovo inquadramento. I trattamenti accessori (indennità di posizione, di risultato, fondo accessorio) invece non sono automaticamente trasferiti: dipendono dalla contrattazione integrativa del nuovo ente. In alcuni casi è previsto un assegno ad personam per evitare perdite retributive eccessive, ma non è una garanzia automatica.
Quali tipi di mobilità esistono oltre alla volontaria?
Oltre alla mobilità volontaria esterna ex art. 30, ci sono altre forme di mobilità che vale la pena conoscere, soprattutto se hai esigenze familiari o di salute.
- Mobilità compensativa (interscambio): due dipendenti di amministrazioni diverse con lo stesso profilo si scambiano reciprocamente la sede. Serve l'assenso di entrambi gli enti. È a costo zero per le PA e in teoria attivabile in qualsiasi momento.
- Comando: il dipendente presta servizio temporaneamente presso un'altra amministrazione, restando in ruolo presso l'ente di origine. La durata massima dipende dal comparto e da norme speciali, in genere fino a tre anni prorogabili.
- Ricongiungimento familiare: il genitore dipendente pubblico con un figlio fino a tre anni può chiedere l'assegnazione temporanea a una sede vicina alla residenza del minore, ai sensi dell'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001. Serve un posto vacante e l'assenza di gravi pregiudizi al servizio.
- Trasferimento per Legge 104: il dipendente con disabilità grave o che assiste un familiare con handicap grave ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio e non può essere trasferito senza consenso (art. 33, commi 5 e 6, Legge 104/1992).
Domande frequenti
Quanto dura una procedura di mobilità tra enti pubblici?
Indicativamente tra due e sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso alla presa di servizio. L'amministrazione cedente può differire il trasferimento fino a 60 giorni dopo l'individuazione del candidato, secondo l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.
Serve ancora il nulla osta dell'amministrazione di provenienza?
No, come regola generale. Dal D.L. 80/2021 il nulla osta non è più richiesto in via ordinaria. Resta necessario solo per chi è in servizio da meno di tre anni, per il personale infungibile o per gli enti locali nei primi cinque anni di assegnazione.
Posso partecipare a una mobilità subito dopo l'assunzione?
No. Servono almeno tre anni di servizio presso l'amministrazione di provenienza per non avere bisogno del consenso. Per gli enti locali il vincolo sale a cinque anni nella prima sede di servizio.
Che differenza c'è tra mobilità e trasferimento interno?
Il trasferimento interno è uno spostamento di ufficio o sede all'interno della stessa amministrazione, gestito unilateralmente dal datore. La mobilità tra enti pubblici è invece il passaggio definitivo di ruolo da un'amministrazione a un'altra, con cambio di datore di lavoro.
La mobilità intercompartimentale è ancora possibile?
Sì. Quando il passaggio avviene tra comparti diversi (per esempio dalle Funzioni locali alle Funzioni centrali, o viceversa) si parla di mobilità intercompartimentale. L'inquadramento nel nuovo ente segue le tabelle di equiparazione definite dal D.P.C.M. 30 novembre 2023.
La mobilità fa perdere l'anzianità di servizio?
No. L'anzianità maturata viene conservata a tutti gli effetti giuridici ed economici. Cambiano invece i trattamenti accessori, che dipendono dalla contrattazione integrativa del nuovo ente.
Cosa succede se l'ente di provenienza rifiuta il trasferimento?
Se non sei nei casi che richiedono il consenso (triennio, quinquennio enti locali, infungibilità), il diniego è illegittimo. L'amministrazione può solo differire il trasferimento fino a 60 giorni, non bloccarlo. Contro un rifiuto fuori dai casi previsti puoi rivolgerti al giudice del lavoro o al TAR a seconda della procedura.
Cosa fare adesso
Se sei un dipendente pubblico e vuoi cambiare ente, controlla periodicamente gli avvisi di mobilità pubblicati su inPA e verifica di avere il triennio (o quinquennio per gli enti locali) richiesto. Se invece stai ancora pensando di entrare nella PA, parti dal lato giusto del percorso: trova i bandi attivi nella sezione concorsi, allenati con i quiz adattivi su Normattiva e leggi le altre guide per chi sta vincendo il suo primo concorso pubblico.
Questa guida è stata scritta dalla redazione di Piattaforma Concorsi e verificata su fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, portale inPA). La normativa può cambiare: se trovi un riferimento non aggiornato, scrivici a supporto@piattaformaconcorsi.it.
