Le festività soppresse sono quattro giornate di riposo retribuito che ogni dipendente pubblico riceve ogni anno, in aggiunta alle ferie. Nascono nel 1977, quando lo Stato ha tolto alcune feste dal calendario. Vanno usate entro l'anno e, se non le prendi, di regola le perdi.
Cosa sono le festività soppresse?
Nel 1977 il Parlamento ha ridotto i giorni festivi per aumentare i giorni lavorati. La legge 54/1977, art. 1 ha tolto valore civile a cinque feste religiose e ha spostato alla domenica due feste civili.
Le feste interessate erano sette:
- Epifania (6 gennaio);
- San Giuseppe (19 marzo);
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- Santi Pietro e Paolo (29 giugno);
- Festa della Repubblica (2 giugno), spostata alla prima domenica di giugno;
- Festa dell'Unità nazionale (4 novembre), spostata alla prima domenica di novembre.
Per compensare i dipendenti pubblici, la legge 937/1977, art. 1 ha previsto sei giornate di riposo all'anno. Due sono già comprese nelle ferie. Le altre quattro sono le giornate che oggi tutti chiamano "festività soppresse". In pratica non sono più legate a una data: sono un pacchetto di quattro giorni da usare quando vuoi, d'accordo con l'ufficio.
Quali festività sono tornate nel calendario?
Due delle feste tolte nel 1977 sono tornate festive. L'Epifania è di nuovo festa dal 1986, con il D.P.R. 792/1985. Il 2 giugno è tornato festivo dal 2001, con la legge 336/2000.
Restano lavorativi San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e il 4 novembre. Anche Santi Pietro e Paolo è lavorativo, tranne a Roma, dove è la festa del patrono.
Il ritorno di queste feste non ha ridotto le quattro giornate. La legge 937/1977 non è stata modificata su questo punto. Per questo oggi le quattro giornate valgono anche se il numero di feste "perse" è sceso.
C'è stata una sola eccezione. Nel 2011, per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il 17 marzo è stato festa nazionale. Solo per quell'anno le giornate dei dipendenti pubblici sono scese da quattro a tre, come indica la nota di aggiornamento alla legge 937/1977 su Normattiva.
Il 4 ottobre festa nazionale toglie una giornata?
No. Dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, è festa nazionale. Lo prevede la legge 151/2025.
Il testo aggiunge il 4 ottobre all'elenco dei giorni festivi e stanzia i fondi per i servizi che restano aperti, come la sanità. Non contiene invece nessuna regola sulle quattro giornate della legge 937/1977. Nel 2011 il taglio era scritto in modo esplicito nella norma. Questa volta non c'è.
Quindi, per il 2026, le giornate di riposo per festività soppresse restano quattro. Il 4 ottobre si aggiunge alle altre feste: se cade in un giorno lavorativo, l'ufficio è chiuso e non usi né ferie né festività soppresse.
Se nel tuo ente qualcuno sostiene il contrario, chiedi la norma o la circolare su cui si basa. Ad oggi non risulta un atto che riduca le giornate.
Quanti giorni spettano ai dipendenti pubblici?
A tutti i dipendenti pubblici spettano quattro giornate all'anno, a tempo pieno e con anno intero di servizio. I contratti collettivi riprendono la legge quasi con le stesse parole. Ecco alcuni esempi verificati sui testi ufficiali:
- Sanità: art. 49, comma 6, CCNL comparto Sanità 2019-2021 (Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2023). Le giornate si usano "prioritariamente nell'anno solare" e quelle non usate "non sono monetizzabili".
- Università e ricerca: art. 95, comma 6, CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024. Le giornate si usano nell'anno solare.
- Scuola: art. 14 CCNL Scuola del 29 novembre 2007, con regole proprie per i docenti (vedi sotto).
- Ministeri e enti locali: la stessa regola è nei CCNL Funzioni centrali e Funzioni locali.
Le giornate maturano in proporzione al servizio. Se entri in servizio a luglio, ne avrai circa due per quell'anno. Lo stesso vale per i contratti a tempo determinato. Le due giornate della lettera a) della legge, invece, non le vedi a parte: sono già dentro i 26 o 28 giorni di ferie. Per il calcolo completo leggi la guida su quanti giorni di ferie spettano ai dipendenti pubblici.
Entro quando vanno usate e cosa succede se non le usi?
Le quattro giornate vanno usate entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono. Le chiedi tu, come le ferie, e l'ufficio le concede tenendo conto delle esigenze di servizio.
La differenza con le ferie sta nella scadenza. Le ferie non godute per motivi di servizio possono slittare all'anno dopo, nei limiti del contratto. Le festività soppresse, di norma, no. Il Ministero della Giustizia, nella sua scheda per il personale, scrive che vanno godute nell'anno di riferimento, "altrimenti si perdono".
La legge del 1977 prevedeva un piccolo compenso forfettario per le giornate non godute per esigenze di servizio: 8.500 lire al giorno. I contratti più recenti hanno scelto un'altra strada. Il CCNL Sanità, per esempio, dice in modo esplicito che non sono monetizzabili.
Il consiglio pratico è semplice. A ottobre controlla il tuo saldo nel cartellino o nel portale presenze. Se hai ancora giornate, chiedile subito, magari attaccate ai ponti di dicembre. Se l'ufficio te le nega per iscritto, conserva la comunicazione.
Come funzionano per docenti e personale ATA?
Nella scuola le regole sono diverse, perché l'anno di riferimento è l'anno scolastico. L'art. 14 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 attribuisce a tutto il personale le quattro giornate della legge 937/1977.
Il comma 2 aggiunge due vincoli:
- le giornate si usano nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono;
- i docenti le possono usare solo tra la fine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno dopo, oppure durante le sospensioni delle lezioni, come le vacanze di Natale e di Pasqua.
Il personale ATA, invece, le chiede durante l'anno scolastico, compatibilmente con il servizio. In molti istituti la richiesta si fa insieme a quella delle ferie estive.
Per i supplenti le giornate maturano in proporzione ai mesi di servizio. Conviene chiederle prima della fine del contratto, per non perderle.
Domande frequenti
Quali sono le 4 festività soppresse?
Oggi le quattro giornate non corrispondono a date precise. In origine compensavano le feste tolte nel 1977: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, oltre a Epifania, 2 giugno e 4 novembre. Nel pubblico impiego sono un pacchetto di quattro giorni liberi da usare nell'anno.
Le festività soppresse si possono prendere a ore?
Di norma no. La legge parla di "giornate di riposo" e i contratti le trattano come giornate intere, come le ferie. Per le assenze di poche ore ci sono altri istituti, come i permessi per motivi personali o i permessi brevi.
Le festività soppresse vengono pagate in busta paga?
Nel pubblico impiego no: sono giornate di riposo retribuito, quindi lo stipendio resta uguale. Se non le usi, i contratti più recenti escludono il pagamento. Il discorso è diverso nel lavoro privato, dove decide il CCNL di settore.
Le festività soppresse si sommano alle ferie?
Sì. Si aggiungono ai 26 o 28 giorni di ferie della settimana su cinque giorni. In totale arrivi a 30 o 32 giornate di assenza retribuita all'anno, senza contare le feste nazionali.
Spettano anche durante il periodo di prova?
Sì. Maturano dal primo giorno di servizio, in proporzione ai mesi lavorati. Puoi chiederle anche durante il periodo di prova, con le stesse regole delle ferie.
La festa del Santo Patrono è una festività soppressa?
No. Il Santo Patrono della località dove lavori è un giorno festivo, se cade in un giorno lavorativo. Non si conta tra le quattro giornate e non riduce il loro numero.
Cosa fare adesso
Controlla quante giornate ti restano e programma la richiesta entro dicembre. Se ti stai ancora preparando per entrare nella PA, ferie e riposi sono uno degli aspetti concreti da valutare quando scegli un bando: trovi i concorsi aperti per ente, regione e titolo di studio su /concorsi.
Per capire quanto vale davvero un posto pubblico, guarda le retribuzioni per profilo e comparto oppure calcola il netto con il calcolatore dello stipendio. Altre risposte sul lavoro pubblico sono nelle guide di Piattaforma Concorsi.
Questa guida è stata scritta dalla redazione di Piattaforma Concorsi e verificata su fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, portali istituzionali). La normativa può cambiare: se trovi un riferimento non aggiornato, scrivici a info@piattaformaconcorsi.it.
