Se lavori nella pubblica amministrazione e tuo figlio si ammala, puoi assentarti dal lavoro per assisterlo. Fino ai tre anni del bambino hai diritto a 30 giorni all'anno pagati per intero, da dividere con l'altro genitore. Dai tre ai quattordici anni hai invece 10 giorni lavorativi all'anno per ogni figlio, senza retribuzione. È la regola che distingue davvero il pubblico dal privato: nel privato la legge non prevede alcuna retribuzione.
Quanti giorni spettano per la malattia del figlio?
Dipende dall'età del bambino.
La base è l'articolo 47 del D.Lgs. 151/2001. La legge distingue due fasce.
- Fino a tre anni. Puoi assentarti per tutta la durata di ogni malattia. Non c'è un tetto di giorni.
- Dai tre ai quattordici anni. Hai fino a 10 giorni lavorativi all'anno per ciascun figlio. Il limite vale per ogni genitore.
In entrambi i casi i genitori usano il congedo in alternativa. Non potete stare a casa tutti e due per la stessa malattia nello stesso giorno.
La seconda fascia è cambiata da poco. La legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'articolo 1, comma 220, l'ha estesa dal 1° gennaio 2026. Prima valeva fino agli otto anni e dava solo 5 giorni. Molte pagine online riportano ancora la vecchia regola. Se leggi «5 giorni fino a 8 anni», quella fonte non è aggiornata.
Quali giorni sono pagati per intero nel pubblico impiego?
I primi 30 giorni di ogni anno, fino ai tre anni del bambino.
Qui interviene il contratto collettivo. Tutti i comparti principali prevedono la stessa regola di miglior favore. Per ciascun anno ti spettano 30 giorni di assenza retribuita al 100%. Il conteggio è complessivo per entrambi i genitori.
Ecco dove trovi la norma nel tuo contratto:
- Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici): articolo 23, comma 4, del CCNL 2022-2024.
- Funzioni locali (comuni, regioni, province): articolo 45, comma 4, del CCNL 16 novembre 2022, ripreso dall'articolo 35 del CCNL 2022-2024.
- Istruzione e ricerca (docenti e ATA, di ruolo e supplenti): articolo 34 del CCNL 2019-2021.
- Sanità: il contratto prevede la stessa tutela nell'articolo sui congedi dei genitori.
Nel privato la situazione è opposta. La legge non prevede alcuna indennità per la malattia del figlio. Per questo molte guide scrivono che il congedo «non è retribuito». Per te, dipendente pubblico, è vero solo in parte.
Come si contano i 30 giorni retribuiti?
Per anno di vita del bambino, non per anno solare.
Il primo anno va dalla nascita al primo compleanno. Il secondo dal primo al secondo compleanno. Il terzo si chiude al terzo compleanno. Facciamo un esempio. Tuo figlio è nato il 20 ottobre. Hai 30 giorni pagati fino al 20 ottobre dell'anno dopo. Dal giorno successivo si apre un nuovo pacchetto di 30 giorni. Nello stesso anno solare puoi quindi arrivare anche a 60 giorni pagati.
Il meccanismo funziona anche al contrario. I giorni che non usi in un anno di vita non passano all'anno successivo. Si perdono.
C'è poi una regola che sorprende molti genitori. Se l'assenza è continuativa, nei 30 giorni rientrano anche i sabati, le domeniche e i festivi compresi nel periodo. Lo prevede il comma 5 dello stesso articolo del contratto. Vale anche se frazioni l'assenza senza rientrare mai in servizio tra un periodo e l'altro.
Un esempio pratico. Resti a casa da lunedì a lunedì della settimana dopo. Hai consumato otto giorni, non sei. Se puoi, rientra anche un solo giorno tra due periodi di malattia distinti.
Cosa succede dopo il trentesimo giorno o dopo i tre anni?
Puoi ancora assentarti, ma senza stipendio.
Sotto i tre anni, finiti i 30 giorni pagati, il congedo resta senza limiti. Quei giorni però non sono retribuiti. Lo stesso vale per tutti i 10 giorni annui della fascia dai tre ai quattordici anni.
L'articolo 48 del D.Lgs. 151/2001 regola gli effetti dei giorni non pagati. Contano per l'anzianità di servizio. Non contano invece per le ferie e per la tredicesima. In busta paga vedrai quindi una trattenuta per ogni giorno.
Poi c'è la pensione. L'articolo 49 riconosce i contributi figurativi pieni fino ai tre anni del bambino. Dai tre agli otto anni la copertura è ridotta. Qui c'è un punto ancora aperto. La legge di bilancio 2026 ha portato il congedo a quattordici anni, ma non ha modificato l'articolo 49. Il testo parla ancora dell'ottavo anno. Per i giorni tra gli otto e i quattordici anni la copertura contributiva non è quindi espressamente prevista. Se la cosa ti riguarda, chiedi chiarimenti al tuo ufficio del personale.
Come si chiede il congedo e quali documenti servono?
Serve un certificato medico e una domanda al tuo ente.
Il certificato lo rilascia il pediatra o un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Quando lo compila, gli comunichi i tuoi dati di genitore che chiede il congedo. Lo prevede l'articolo 51.
La richiesta va all'ufficio del personale della tua amministrazione, non all'INPS. Di solito si presenta dal portale delle presenze. Molti enti chiedono anche una dichiarazione: l'altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per lo stesso figlio. Serve a verificare il limite dei 30 giorni complessivi.
Il congedo ti spetta anche se l'altro genitore non ne ha diritto. È il caso, per esempio, del genitore disoccupato o lavoratore autonomo. Lo precisa il comma 6 dell'articolo 47.
Durante il congedo possono mandarti la visita fiscale?
No. Durante il congedo per malattia del figlio non devi rispettare le fasce di reperibilità.
Il comma 5 dell'articolo 47 è chiaro. Al congedo per la malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il malato è il bambino, non tu. Le regole della visita fiscale per i dipendenti pubblici valgono solo quando sei tu a essere in malattia.
Un'ultima regola riguarda le ferie. Se il bambino viene ricoverato in ospedale mentre sei in ferie, puoi chiedere di interromperle. Lo prevede il comma 4. Senza ricovero, invece, le ferie proseguono normalmente.
Domande frequenti
I 10 giorni dai tre ai quattordici anni sono per genitore o per coppia?
Per genitore. La legge dice che «ciascun genitore» ha diritto a 10 giorni all'anno per ogni figlio. Con due genitori e due figli i giorni possibili sono quindi di più. Resta il vincolo dell'alternanza per la stessa malattia.
Se ho due figli sotto i tre anni, i 30 giorni raddoppiano?
Sì. Il contratto riconosce i 30 giorni per ciascun anno di vita di ciascun bambino. Ogni figlio ha il suo contatore, sempre condiviso tra i due genitori.
Posso usare le 18 ore di permesso per motivi personali?
Sì, se preferisci non perdere retribuzione. I permessi per motivi personali sono pagati e si possono usare anche a ore. Sono però un monte ore separato e limitato.
Che differenza c'è con il congedo parentale?
Il congedo parentale non richiede una malattia e ha un monte mesi proprio. Anche lì i primi 30 giorni sono pagati per intero. Trovi le regole nella guida sul congedo parentale nel pubblico impiego.
Il supplente della scuola ha diritto ai 30 giorni pagati?
Sì. L'articolo 34 del CCNL Istruzione e ricerca si applica sia al personale di ruolo sia ai supplenti. Il diritto vale per la durata del contratto in corso.
Il certificato del medico privato va bene?
La legge richiede un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Il pediatra di libera scelta rientra in questa categoria. Un certificato solo privato può non essere accettato dal tuo ente.
Nel periodo di prova posso usare il congedo?
Sì. Il congedo è un diritto di legge e spetta anche durante il periodo di prova. I contratti però sospendono la prova durante le assenze previste dalla legge. La prova quindi finisce più tardi.
Cosa fare adesso
- Controlla la data di nascita di tuo figlio e calcola quando si apre il prossimo pacchetto di 30 giorni pagati.
- Cerca sull'intranet del tuo ente il modulo per il congedo e la dichiarazione sull'altro genitore.
- Verifica in busta paga come vengono registrati i giorni non retribuiti.
- Se stai ancora preparando un concorso, trova i bandi aggiornati su concorsi e allenati con i quiz.
Questa guida è stata scritta dalla redazione di Piattaforma Concorsi e verificata su fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, contratti collettivi ARAN). La normativa può cambiare: se trovi un riferimento non aggiornato, scrivici a supporto@piattaformaconcorsi.it.
